Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudichera' opportune.
[2]Il ministro dell'interno potra' assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo fara' compilare di ufficio.
[3]E' derogato alla prescrizione contenuta nell'articolo 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
