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[1]Il Consiglio superiore di sanita' avra' sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sara' fatto per eseguire questa legge; le seconde, tutte le volte che sara' convocato dal ministro.
[2]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' richiesta la meta' almeno dei suoi componenti; nei casi pero' nei quali si trattera' di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potra' deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
