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[1]Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salva il ricorso al prefetto che decidera', sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
[2]((Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi e' obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilita' dal punto di vista igienico, e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso d'inadempimento, il Sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanita' il quale, sentito il proprietario, puo' ordinare che il Sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'articolo 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.
[3]I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle localita'. Nel caso di inadempimento, si potra', previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.
[4]Quando il Sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potra' il Prefetto provvedere d'ufficio.
[5]Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario e' ammesso il ricorso al Consiglio Superiore di sanita')).
Testo in vigore dal 22 marzo 1904 al 22 dicembre 2008
