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[1]Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.
[2]La prima classe comprendera' quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
[3]Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sara' approvato dal ministro dell'interno e servira' di norma per l'esecuzione della presente legge.
[4]Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.
[5]Una industria o manifattura, la quale sia inscritta nella prima classe potra' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla saluta del vicinato.
[6]Chiunque vorra' attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovra', entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.
[7]I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
