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[1]La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potra', nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali d'igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
[2]I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 50.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
