Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Nessuno puo' aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanita'.
[2]Contro la decisione del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'.
[3]I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorita' sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
