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[1]Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovra' darne preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendo constare che l'officina e' diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Universita', sia di altro istituto del Regno.
[2]La omissione dell'avviso sara' punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
