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[1]I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorita' di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.
[2]In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorita' ad ogni richiesta la quantita' e la qualita' del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.
[3]La contravvenzione al disposto del presente articolo e' punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale puo' aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a 3 mesi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
