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Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dall'esercizio in casa di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualita' o quantita' alle mediche ordinazioni.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
