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[1]Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

[2]Un esemplare di detta farmacopea dovra' conservarsi in ogni farmacia.

[3]La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sara' punita con la pena pecuniaria di lire 10.

[4]La mancanza di un esemplare della farmacopea sara' punita colla pena pecuniaria di lire 20.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art28 · fonte del testo

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