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[1]Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
[2]Un esemplare di detta farmacopea dovra' conservarsi in ogni farmacia.
[3]La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sara' punita con la pena pecuniaria di lire 10.
[4]La mancanza di un esemplare della farmacopea sara' punita colla pena pecuniaria di lire 20.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
