Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

[2]I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungera' la sospensione dall'esercizio.

[3]Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanita', o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, sara' punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

[4]Nel vaso di recidiva puo' applicarsi il carcere fino a 15 giorni.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art27 · fonte del testo

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