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[1]Non e' permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.
[2]Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.
[3]La contravvenzione a queste disposizioni sara' punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
