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[1]Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.
[2]Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne e' stata la causa.
[3]I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
