Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il conseguimento di piu' diplomi o patenti da' diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata pero' la farmacia che non puo' essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

[2]I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art24 · fonte del testo

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