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[1]E' sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:
[2]della medicina e chirurgia;
[3]della veterinaria;
[4]della farmacia;
[5]dell'ostetricia.
[6]La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.
[7]Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanita' pubblica:
[8]i droghieri;
[9]i profumieri;
[10]i colorari;
[11]i liquoristi;
[12]i confettieri;
[13]i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
