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[1]Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanita' pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

[2]Avvisa il prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

[3]Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 26 luglio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art19 · fonte del testo

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