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[1]Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanita' pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.
[2]Avvisa il prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.
[3]Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 26 luglio 1902
