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[1]In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanita' marittima.

[2]Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio e' affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvedera' il prefetto.

[3]Apposito regolamento approvato con decreto reale determinera' la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanita' marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

[4]Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art17 · fonte del testo

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