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[1]In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanita' marittima.
[2]Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio e' affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvedera' il prefetto.
[3]Apposito regolamento approvato con decreto reale determinera' la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanita' marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.
[4]Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008
