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[1]La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilita'.

[2]Il triennio per i medici condotti che sono in attivita' di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

[3]Compiuto il triennio, il comune non puo' licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

[4]Contro la deliberazione del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui e' ammessa dalla legge.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art16 · fonte del testo

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