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[1]L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, e' fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

[2]Dove risiedano piu' medici o piu' levatrici liberamente esercenti, il comune stipendiera' uno o piu' medici e chirurghi, una o piu' levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

[3]Pero', dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art14 · fonte del testo

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