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[1]L'ufficiale sanitario comunale vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

[2]denunzia sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al sindaco tutto cio' che nell'interesse della sanita' pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

[3]assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;

[4]raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che ricevera' dal medico provinciale.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1888 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-22;5849~art13 · fonte del testo

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