Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Regio Commissario provvedera' ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali, affinche' le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni.

[2]Dovra' inoltre, affine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e, occorrendo, modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei Comuni chiusi.

[3]Nelle revisioni di cui al precedente articolo, il Regio Commissario avra' facolta' di derogare alle disposizioni vigenti riguardanti le spese obbligatorie delle Provincie, dei Comuni ed a quelle riguardanti i tributi locali.

Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-30;345~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari