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[1]Il Regio Commissario provvedera' ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali, affinche' le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni.
[2]Dovra' inoltre, affine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e, occorrendo, modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei Comuni chiusi.
[3]Nelle revisioni di cui al precedente articolo, il Regio Commissario avra' facolta' di derogare alle disposizioni vigenti riguardanti le spese obbligatorie delle Provincie, dei Comuni ed a quelle riguardanti i tributi locali.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
