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[1]Le allieve e gli allievi delle scuole normali se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

[2]Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma d'insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova, o di lodevole tirocinio, in una scuola designata dal regio provveditore.

[3]Non sara' in nessun caso data facolta' d'insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'eta', o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-12;293~art9 · fonte del testo

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