Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le allieve e gli allievi delle scuole normali se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.
[2]Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma d'insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova, o di lodevole tirocinio, in una scuola designata dal regio provveditore.
[3]Non sara' in nessun caso data facolta' d'insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'eta', o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.
Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
