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[1]Alle scuole complementari femminili si accede con la licenza elementare, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma del corso elementare superiore.

[2]Alla scuola normale si accede con la licenza dalla scuola complementare femminile, con la licenza dalla scuola tecnica, con l'attestato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale, o di ammissione alla 1ª classe dell'istituto tecnico, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma della scuola complementare femminile o della scuola tecnica.

Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-12;293~art7 · fonte del testo

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