Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizione di accertata poverta', possono ottenere l'esenzione dalle tasse scolastiche se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati meritevoli per singolare profitto negli studi e per condotta irreprensibile.

[2]Il regolamento stabilira' le norme da seguirsi invariabilmente in tali esenzioni.

Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-12;293~art6 · fonte del testo

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