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[1]Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizione di accertata poverta', possono ottenere l'esenzione dalle tasse scolastiche se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati meritevoli per singolare profitto negli studi e per condotta irreprensibile.
[2]Il regolamento stabilira' le norme da seguirsi invariabilmente in tali esenzioni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
