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Agli stipendi degl'insegnanti nelle scuole normali maschili e femminili, nelle scuole complementari e nei giardini d'infanzia; alle spese occorrenti per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca provvede lo Stato; ai locali, all'arredamento, agli stipendi dei maestri nelle classi di tirocinio e degl'inservienti provvedono i Comuni, nei quali le scuole hanno sede.

Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-12;293~art3 · fonte del testo

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