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[1]Superato l'esame di licenza, il candidato proveniente da scuola privata o paterna deve fare due anni di tirocinio in una scuola elementare.
[2]Il regio provveditore la designera', scegliendola fra le scuole elementari comunali o fra quelle annesse ad istituti governativi o pareggiati, o ad Opere pie, o ad Enti morali, purche' per le norme di ammissione essa presenti carattere pubblico e senza esclusioni.
[3]Se il tirocinio, per attestato dell'autorita' scolastica governativa, risulta lodevole, il candidato, non prima della fine del secondo anno, deve sostenere un esame pratico innanzi ad apposita Commissione; se approvato, otterra' il diploma.
Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
