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[1]Agli esami di licenza possono presentarsi, nelle scuole normali regie maschili, senza averne seguito i corsi, gli uomini che aspirano all'insegnamento elementare; allo stesso modo, nelle scuole normali regie femminili, le donne, purche' dimostrino di avere:
[2]1° l'eta' di 17 anni compiuti, o che si compiano col 31 dicembre dell'anno in corso le donne, di 18 gli uomini;
[3]2° l'attestato di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento;
[4]3° l'attestato di condotta irreprensibile;
[5]4° l'attestato di avere superato non meno di tre anni innanzi l'esame di promozione dalla scuola complementare, o di licenza dalla scuola tecnica, o di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale, o, finalmente, di ammissione all'istituto tecnico;
[6]5° la ricevuta del pagamento della tassa stabilita per essi nella tabella A.
Testo in vigore dal 16 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
