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Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio stabilito dall'articolo precedente, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
