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E' data facolta' al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto il 31 luglio 1901, quegli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901; e quindi il Governo e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati nel di' 30 novembre 1900, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate sino al 23 giugno 1901 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio.
Testo in vigore dal 30 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
