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[1]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901, e non oltre il 31 luglio 1900, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' di detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 28 giugno 1900, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.
[2]Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.
[3]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1900-901, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, ne' negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1899-900, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1900 al 16 dicembre 2009
