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E' data facolta' al Governo del Re di dare esecuzione provvisoriamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904, fino a quando essi non siano tradotti in legge, non oltre pero' il 31 dicembre 1903; e quindi il Governo e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di' 29 novembre 1902, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate fino al 4 giugno 1903, e della variazione proposta dalla Giunta generale del bilancio al capitolo 114 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'uso indicato nel secondo comma dell'art. 2 del disegno di legge della Commissione, nonche', per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, delle variazioni portate dal disegno di legge n. 334: «Ripartizione per l'esercizio finanziario 1903-904 di stanziamenti per talune opere pubbliche straordinarie».
Testo in vigore dal 30 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
