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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per la costituzione e l'azione dei collegi, prendendo a norma le disposizioni della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore per i poteri disciplinari, l'esazione dei contributi, la costituzione del Consiglio di ogni collegio e la formazione dell'albo.
[2]Il regolamento determinera' pure le norme per l'esame pratico.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Gallo.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 22 dicembre 2008
