Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascuna concessione di linea telefonica, ad uso pubblico, non puo' durare piu' di 25 anni, ma e' riservata al Governo la facolta' di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio, di cui all'art. 6, ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

[2]Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

[3]Il prezzo del riscatto sara' determinato di comune accordo e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti, uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

[4]Tale prezzo non potra' in verun caso oltrepassare la somma che corrispondera' al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione. Il reddito netto si calcolera' sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

[5]Il Governo potra' prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art8 · fonte del testo

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