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[1]La domanda sara' rivolta direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi, insieme all'offerta dell'indennita', quando questa sia dovuta.
[2]Il Prefetto, sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verra' stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprieta' private e pubbliche dei fili della linea telefonica.
[3]La servitu' deve essere costituita in modo da riescire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprieta' servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
[4]Contro il decreto del Prefetto e' ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 maggio 1865 n. 2248, allegato E, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorita' giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio civile.
[5]Il proprietario ha sempre facolta' di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita'.
[6]I comuni e le provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi, all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
