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[1]I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprieta' pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
[2]I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.
[3]In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici e' necessario il consenso del proprietario. Pero' la servitu' di appoggio o di occupazione delle proprieta', cosi' private che pubbliche, puo' sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
