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[1]La concessione di linee telefoniche puo' farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

[2]Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, ne' venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

[3]La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato e' stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art4 · fonte del testo

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