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[1]La concessione di linee telefoniche puo' farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.
[2]Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, ne' venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.
[3]La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato e' stabilita dal Governo nel decreto di concessione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
