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Il Governo potra' esercitare direttamente comunicazioni telefoniche e accordare altre concessioni nello stesso comune, quando le giudichi d'interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformita' degl'inviti che ricevera' dal Governo.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
