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Il Governo potra' esercitare direttamente comunicazioni telefoniche e accordare altre concessioni nello stesso comune, quando le giudichi d'interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformita' degl'inviti che ricevera' dal Governo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art3 · fonte del testo

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