Art. 24
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[1]Il regolamento di cui all'art. 1°, da approvarsi con decreto Reale, dietro parere del Consiglio di Stato, fissera' altresi' i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvedera' generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarita' del servizio telefonico, in conformita' della presente legge.
[2]Lo stesso regolamento potra' comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilita' civili e penali incontrate.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 aprile 1892.
[5]UMBERTO.
[6]BRANCA. CHIMIRRI. G. NICOTERA.
[7]Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
