Art. 22
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Il Governo puo' in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni cessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso di inadempimento.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
