Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo puo', con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

[2]Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennita'.

[3]Saranno pero' ridotti i canoni di cui agli articoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art21 · fonte del testo

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