Art. 21
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[1]Il Governo puo', con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.
[2]Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennita'.
[3]Saranno pero' ridotti i canoni di cui agli articoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
