Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La responsabilita' per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche e' limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennita' stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
