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[1]La concessione potra' essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.
[2]Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perche' venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
