Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

[2]Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dello articolo 315 del Codice stesso.

[3]Le pene saranno pero' ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art19 · fonte del testo

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