Art. 19
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[1]Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.
[2]Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dello articolo 315 del Codice stesso.
[3]Le pene saranno pero' ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
