Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Vanno esenti dal pagamento d'ogni canone i comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi con le stazioni governative del telegrafo.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
