Art. 14
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[1]Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrita' del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le localita' da collegarsi per telefono.
[2]Il provento medio annuale sara' computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.
[3]Il concessionario pero' non e' obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
