Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto questo quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore pero' del 5 per cento sulle tariffe.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
