Art. 12
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[1]Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.
[2]Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
