Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
