Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in piu' di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.
[2]Il canone fisso si puo' aumentare fino alla meta' della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (articolo 16, lettera a), se la comunicazione e' stabilita in locali di uso pubblico.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
