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[1]E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purche' i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprieta' altrui.
[2]Nessun'altra comunicazione telefonica puo' essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.
[3]I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.
Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
