Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purche' i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprieta' altrui.

[2]Nessun'altra comunicazione telefonica puo' essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

[3]I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art1 · fonte del testo

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